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L’Agenzia delle Entrate
su acquisto e vendita

di bitcoin e monete virtuali

L’Agenzia delle Entrate si è espressa pubblicando un comunicato stampa e una risoluzione che chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale, esenzione IVA, imposte dirette, oneri da sostituto d’imposta per chi acquista e vende bitcoin distinguendo tra privati e operatori di mercato.

 

I principali chiarimenti della risoluzione n.72/E pubblicata oggi indicano come “le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa.”

Il comunicato stampa aggiunge come la risoluzione sia “in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.”.

Sempre riprendendo il comunicato stampa, vengono precisati i due casi specifici, distinguendo tra operatori di mercato:

Imposte dirette e Iva – Il documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la loro quotazione in quel momento.

E clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa:

Niente oneri da sostituto d’imposta – Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche.

  Copyright © 2018   Yarin D. Capodicasa Online Business Solutions

                                “Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso.”

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